STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GENIERI E TRASMETTITORI D’ITALIA
Approvato dal Ministro della Difesa con D.M. 4 novembre 1997 (G.U. 42/1998)
e modificato con D.M. 3 maggio 1999 (G.U. 126/1999)

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia (A.N.G.E.T.) ha sede centrale a Roma.

 

Articolo 2

L'ANGET è una associazione apolitica e non ha fini di lucro.

 

Articolo 3

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

  1. mantenere vivo il culto dell'ideale della Patria;
  2. custodire ed esaltare il patrimonio spirituale rappresentato dalle gloriose tradizioni dell'Arma del Genio e delle Trasmissioni;
  3. concorrere, quale organizzazione di volontariato civile, all'opera prestata dai Reparti in occasione di pubbliche calamità, alle attività del ServizioNazionale della Protezione Civile ed agli interventi umanitari, ai sensi delle leggi vigenti in materia;
  4. sviluppare sentimenti di solidarietà e fratellanza fra soci, stabilire e consolidare rapporti di fraterna cordialità tra Genieri e Trasmettitori, in servizio ed in congedo;
  5. sviluppare rapporti di cordialità tra i propri soci e quelli delle altre Associazioni d'Arma che abbiano finalità analoghe;
  6. assistere moralmente, e per quanto possibile materialmente, i soci e le loro famiglie;
  7. rappresentare ai competenti organi gli interessi dei soci;
  8. favorire l'elevazione spirituale e culturale dei soci mediante conferenze, pubblicazioni, manifestazioni celebrative nazionali, regionali e sezionali.

Articolo 4

Possono essere soci "individuali" dell'Associazione le persone indicate nell'art. 5a.

Possono essere soci "collettivi" gli Enti elencati nel successivo art. 5b.

Possono essere soci "benemeriti" persone ed enti indicati nel successivo art. 5c.

I Soci versano quote sociali nei limiti e con le modalità definite dal Consiglio Nazionale.

Non possono essere soci coloro che, comunque, siano venuti meno alle leggi d'onore.

 

Articolo 5

a. I soci "individuali" si distinguono in:

1) ordinari: militari e civili di ogni grado e qualifica che prestano o hanno prestato servizio alle dipendenze di Comandi ed Enti del Genio e delle Trasmissioni;

2) onorari: i genieri ed i trasmettitori decorati di medaglia d'oro al valor militare od al valor civile; personalità del Genio e delle Trasmissioni che abbiano onorato l'Arma o che abbiano ricoperto con onore e prestigio cariche elettive in seno all'Associazione;

3) familiari: i genitori, i coniugi, i figli, i fratelli e le sorelle dei soci ordinari e dei Caduti per la Patria;

4) simpatizzanti: coloro che desiderano operare per gli scopi dell'Associazione.

 

b. I soci "collettivi" sono: Comandi, Uffici, Reparti, Scuole, Stabilimenti, Circoli, Sale Convegno ed Enti del Genio e delle Trasmissioni, nonché le Associazioni e gli Enti che intendono collaborare per le finalità dell'Associazione.

 

c. I soci "benemeriti" sono:

- soci distintisi per assiduità nell'opera svolta a favore dell'Associazione o per eminenti servizi resi all'Arma;

- persone o enti che con cospicue donazioni o con prestazioni abbiano procurato benefici specifici o vantaggi all'Associazione;

La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità, espulsione.

 

Articolo 6

I soci che contravvengono alle finalità dello Statuto, che compromettono con parole o atti l'apoliticità dell'Associazione o che arrechino pregiudizio al suo

buon nome, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravita delle mancanze:

a) richiamo,

b) sospensione della qualità di socio da tre a sei mesi,

c) espulsione dall'Associazione.

Il richiamo consiste nell'invio scritto o verbale rivolto al socio di tenere una condotta consona alla dignità di appartenenza al sodalizio.

La sospensione della qualifica di socio comporta la perdita del diritto al voto per tutta la durata della sanzione.

L'espulsione dall'Associazione deve essere sempre disposta nei confronti di coloro che si dimostrino indegni di appartenervi. Il socio espulso non può essere riammesso.

Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza preventiva contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni eventualmente addotte dal socio interessato.

 

Articolo 7

Alle votazioni partecipano tutti i soci.

 

Articolo 8

Le Sezioni si possono costituire nelle località dove esistono almeno 15 soci, ed hanno il compito di:

- accertare se chi richiede l'ammissione a socio ha i requisiti prescritti;

- provvedere di propria iniziativa alle varie attività con particolare riguardo a quelle intese a:

• partecipare alle attività di Protezione Civile;

• promuovere la propaganda per l'acquisi-zione di nuovi soci;

• conservare ed amministrare il patrimonio;

• deliberare annualmente sui bilanci consuntivi e preventivi;

• pubblicare, se possibile, un proprio "Foglio notizie" ufficiale.

Le Sezioni sono rette da un Presidente coadiuvato da un Consiglio di Sezione di cui fanno parte 2 Vicepresidenti e 4 Consiglieri. L'amministrazione delle Sezioni è tenuta da un Segretario amministrativo scelto dal Presidente tra i soci.

Se la Sezione conta più di 100 soci, il numero dei Consiglieri può essere portato a 10.

 

Articolo 9

Nelle località nelle quali non si raggiunge il numero di 15 soci, ma di ameno 5, si può costituire un nucleo, coordinato da un caponucleo nominato dal Presidente della Sezione territorialmente più prossima, dalla quale dipende a tutti gli effetti.

 

Articolo 10

È consentita la costituzione di "Gruppi di specialità".

A tali Gruppi possono aderire soci iscritti a qualsiasi Sezione del territorio nazionale che intendano mantenere i vincoli e le tradizioni derivanti dall'appartenenza a reparti o settori di attività, anche nei riguardi del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

 

Articolo 11

Presso la Presidenza Nazionale e presso ogni Sezione si costituisce il Collegio dei Sindaci composto da un Presidente, 2 membri effettivi ed uno supplente.

Compito del Collegio è l'esame della regolarità della contabilità sociale e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri contabili. I componenti del Collegio hanno diritto ad intervenire alle sedute dei rispettivi Consigli senza diritto al voto e possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Le loro dichiarazioni ed osservazioni devono essere messe a verbale.

 

Articolo 12

Le cariche delle Sezioni sono elettive e attribuite a maggioranza dalle Assemblee dei Soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Sezione deve tenere l'Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, entro il primo trimestre, per deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente, per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso e per l'esame di tutte le questioni che interessano la vita della Sezione.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei soci per la trattazione di particolari questioni da elencare nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali; è valida in seconda convocazione con qualunque numero di soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

 

Articolo 13

Le Sezioni possono intitolarsi al nome di un eroico Caduto dell'Arma, ovvero di personalità che abbia onorato l'Arma stessa.

Il provvedimento relativo dovrà essere sanzionato dal Consiglio Nazionale.

 

Articolo 14

All'inizio di ciascun anno, ogni Sezione deve trasmettere alla Presidenza Nazionale e al Delegato Regionale una dichiarazione firmata dal Presidente e dal Segretario amministrativo che attesti il numero dei soci in regola con il versamento delle quote sociali al 31 dicembre dell'anno precedente.

I Presidenti di Sezione di ciascuna delle Regioni elencate nell'Art. 15, riuniti in Assemblea, eleggono a maggioranza semplice il rispettivo Delegato regionale scegliendolo di norma tra i Presidenti di Sezione.

L'eletto può conservare in tal caso la carica di Presidente di Sezione.

Con uguale procedura essi deliberano su questioni riguardanti la vita del sodalizio nell'ambito regionale.

Se nelle regioni esiste una sola Sezione, il Presidente di questa assume le funzioni di Delegato Regionale.

 

Articolo 15

Ai fini del presente Statuto le Delegazioni Regionali sono:

Piemonte-Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Marche; Lazio-Umbria; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia-Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

La Presidenza Nazionale ha facoltà di tenere alle dirette dipendenze qualche Sezione comprese quelle all'estero.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale può, a seconda delle esigenze, modificare le Delegazioni Regionali.

I delegati regionali, agendo anche in conformità alle direttive della Presidenza Nazionale, coordinano l'attività delle Sezioni, ne promuovono lo sviluppo, ne favoriscono i reciproci legami ed esercitano su di esse funzioni ispettive e di controllo.

Essi possono attribuire incarichi particolari a soci in via temporanea per esigenze connesse all'attività di Protezione Civile.

Ogni anno, prima della convocazione del Consiglio Nazionale, i Delegati Regionali, in base ai dati direttamente raccolti ed a quelli inviati dalle Sezioni, compilano ed inviano alla Presidenza Nazionale una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente in ambito regionale e la corredano di un rendiconto economico sull'impiego del fondo costituito dalle aliquote delle quote sociali versate dalle Sezioni dipendenti per l'anno precedente e dalle altre entrate eventuali.

Riuniti nell'Assemblea dei Delegati Regionali, i Delegati, a maggioranza semplice, eleggono il Presidente Nazionale ed i 2 Vicepresidenti Nazionali.

Nell'Assemblea ciascun Delegato rappresenta tanti voti quanti sono i soci della Delegazione o Sezione autonoma, in regola col versamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea dei Delegati Regionali è convocata su iniziativa della Presidenza Nazionale. Le sedute sono valide solo se è presente la metà più uno dei Delegati e sono rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti al sodalizio in regola col versamento della quota sociale.

In ogni seduta i Delegati nominano un Presidente dell'Assemblea e un Segretario.

Le decisioni dell'Assemblea, verbalizzate, sono trascritte e firmate dal Presidente e dal Segretario in apposito registro conservato presso la Presidenza Nazionale.

 

Articolo 16

La Presidenza Nazionale è così costituita:

a) Presidente Nazionale, che rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti morali, legali ed amministrativi;

b) 2 Vicepresidenti Nazionali che coadiuvano il Presidente Nazionale o che in caso di sua indisponibilità lo sostituiscono e lo rappresentano;

c) Segreteria Generale;

d) Ufficio Protezione Civile;

e) Collegio dei Sindaci;

f) Redazione del notiziario nazionale.

La Presidenza Nazionale:

- provvede a tutto quanto si riferisce all'Associazione nel suo complesso;

- mantiene i collegamenti con le Autorità Centrali e coordina l'attività delle Sezioni per il tramite dei Delegati Regionali;

- promuove manifestazioni nazionali e locali;

- pubblica un notiziario a carattere nazionale;

• tiene lo schedario dei soci;

• dichiara disciolti, di propria iniziativa o su proposta dei Delegati Regionali, i Consigli di Sezione che siano incorsi in gravi infrazioni o inadempienze, che abbiano danneggiato moralmente l'Associazione, manifestato persistente inattività o presentato ripetute irregolarità di carattere amministrativo;

• designa propri incaricati per compiti connessi all'attività di Protezione Civile o ad altri specifici settori nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 3;

• nomina Commissari Straordinari per la costituzione di nuove Sezioni, la ricostituzione dei Consigli di Sezione disciolti o decaduti e la sostituzione dei Delegati Regionali dimissionari od impossibilitati a mantenere l'incarico;

• redige il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;

• sottopone il bilancio, dopo l'esame del Collegio dei Sindaci, all'approvazione del Consiglio Nazionale;

• predispone il bilancio preventivo annuale;

• provvede ad inviare al Ministero della Difesa la documentazione di rito.

 

Articolo 17

La Segreteria Generale è costituita da: Segretario Generale, Vicesegretario Generale, addetti di archivio e di contabilità.

L'Ufficio Protezione Civile è costituito da: un capo ufficio, un vice capo ufficio, addetti di archivio.

Il Collegio dei Sindaci è costituito da un Presidente, 2 membri effettivi ed uno supplente.

La Redazione del Notiziario è costituita da Vicedirettore e collaboratori di redazione.

Il Capo ufficio Protezione Civile, il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale ed il Vicedirettore del Notiziario sono nominati dal Presidente Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci è nominato dal Consiglio Nazionale.

 

Articolo 18

II Consiglio Nazionale è così costituito:

• Presidente Nazionale;

• Presidente Nazionale Onorario;

• Vicepresidenti Nazionali;

• Direttore dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio;

• Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;

• Decorati di medaglia d'oro al valor miliare o ed valor civile dell'Arma;

• Presidente del Collegio dei Sindaci;

• Delegati Regionali;

• Presidenti di Sezioni autonome;

• Segretario Generale;

• Capi dei Gruppi Nazionali di specialità.

Il Consiglio è l'organo deliberativo dell'Associazione per le questioni che interessano la vita nell'ambito nazionale; nomina i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri; approva la relazione economica annuale ed il relativo bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo della Presidenza Nazionale; approva le proposte di modifica allo Statuto ed al suo Regolamento prima che siano sottoposte all'approvazione della competente autorità; sanziona i provvedimenti presi dal Presidente Nazionale e dalle Sezioni nei casi in cui ciò è richiesto dallo Statuto; nomina i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente Nazionale ha facoltà di invitare ad assistere ai lavori del Consiglio personalità in servizio od in congedo.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che lo convoca almeno una volta l'anno.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le sedute sono regolarmente costituite solo se è presente la metà più uno dei componenti del Consiglio e vi è rappresentata la metà più uno dei soci iscritti al sodalizio.

Nelle votazioni, il voto è espresso in forma palese singolarmente da tutti i Consiglieri Nazionali presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio Nazionale, verbalizzate, sono trascritte in apposito registro firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale.

 

Articolo 19

II Collegio Nazionale dei Probiviri è nominato dal Consiglio Nazionale ed è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da un supplente, scelti tra le personalità residenti in Roma che siano soci ma che non ricoprono cariche direttive nell'Associazione.

Il Collegio è organo consultivo.

 

Articolo 20

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 anni. Gli eletti, scaduto il primo triennio, sono rieleggibili. Le cariche non sono retribuite.

 

Articolo 21

Al Presidente Nazionale, ai Delegati Regionali ed ai Presidenti di Sezione, che abbiano ricoperto la carica per almeno 6 anni, ed ai quali i rispettivi Consigli riconoscano particolari benemerenze, possono essere conferiti i titoli, rispettivamente, di: Presidente Nazionale Onorario, Delegato Regionale Onorario, Presidente Onorario di Sezione.

Non vi può essere più di un Presidente Nazionale Onorario, di un Delegato Onorario per Delegazione Regionale, di un Presidente Onorario per Sezione.

Il Presidente Nazionale è autorizzato a conferire a soci particolarmente meritevoli attestati e medaglie di benemerenza.

 

Articolo 22

Le entrate della Presidenza Nazionale sono costituite:

- da quote sociali fissate ogni anno dal Consiglio Nazionale per le esigenze della Presidenza Nazionale;

- da eventuali contributi governativi finalizzati;

- da eventuali donazioni, legati, eredità, oblazioni, ecc.;

- da proventi di manifestazioni promosse dalla Presidenza Nazionale;

- da rendite del fondo sociale.

Le entrate delle Delegazioni Regionali sono costituite:

- da quote sociali versate ogni anno dalle Sezioni dipendenti;

- da eventuali sovvenzioni della Presidenza Nazionale;

- da rendite dell'eventuale fondo sociale.

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- da quote sociali, detratte le quote di cui sopra;

- da eventuali sovvenzioni della Presidenza Nazionale;

- da eventuali proventi di manifestazioni da esse promosse;

- da rendite dell'eventuale fondo sociale.

 

Articolo 23

L'amministrazione centrale dell'Associazione, quella delle Delegazioni e quella delle Sezioni sono autonome.

La gestione amministrativa è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento esecutivo.

 

Articolo 24

L'Associazione: Presidenza Nazionale, Delegazioni e Sezioni, sono autorizzate ad usare nelle cerimonie ufficiali la Bandiera nazionale (dimensioni: cm 99 per 99).

La Presidenza Nazionale è autorizzata a portare nelle cerimonie ufficiali il Medagliere dell'Associazione.

La scorta della Bandiera e la scorta del Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due componenti dell'Associazione.

I soci sono autorizzati a portare all'oc-chiello della giacca il distintivo sociale di modello unico.

I soci, in occasione di manifestazioni ufficiali, a cui intervengono con bandiera e/o medagliere, quali rappresentanti dell'Associazione, possono portare apposito copricapo e segni distintivi secondo le disposizioni del Ministero della Difesa.

 

Articolo 25

Le modifiche al presente Statuto e al suo Regolamento possono essere proposte:

a) per iniziativa diretta del Consiglio Nazionale;

b) da un Delegato Regionale al Consiglio Nazionale, a condizione che almeno un terzo dei Delegati ne approvi la messa in discussione.

Dette modifiche, discusse e deliberate dal Consiglio Nazionale, debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro della Difesa.

 

Articolo 26

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale, compresi i beni inventariali, sarà devoluto secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio Nazionale riunito in seduta straordinaria.

Il Medagliere, la Bandiera e gli altri atti sociali saranno depositati secondo le decisioni del Ministro della Difesa.

 

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(D.M. 9 Dicembre 1999)

 

II presente Regolamento è costituito da 24 articoli. Per l'esatta interpretazione di quanto in esso descritto, è necessario consultarlo congiuntamente allo Statuto vigente approvato con D.M. 4 novembre 1997 e modificato con D.M. 3 maggio 1999.

 

Art.l

Dell'adesione (art. 5 Stat.)

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene su domanda (verbale o scritta) rivolta dall'interessato al Presidente della Sezione ANGET più vicina al suo luogo di residenza anche tramite Capo Gruppo di Specialità.

L'iscrizione del richiedente nell'elenco dei soci avviene dopo che il Consiglio di Sezione ha accertato che egli è in possesso dei requisiti prescritti per fare parte del sodalizio.

La qualifica di socio è comprovata dal possesso della tessera sociale che è consegnata al richiedente dal Presidente di Sezione dopo il versamento della quota annua stabilita dalla Sezione di appartenenza.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali.

Restano riservate ai soci "ordinari", "onorari" e "benemeriti già ordinari", le cariche di Presidente e Vice Presidente Nazionali, Delegato Regionale e Presidente di Sezione.

La carica di Presidente di Sezione può essere attribuita ad un socio "benemerito" non proveniente dai soci "ordinari", che abbia comprovata competenza specifica nel campo della protezione civile.

 

Art. 2

Dei Soci onorari e benemeriti (art. 5 Stat.)

I "soci onorari" sono nominati dal Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale.

La proposta di nomina opportunamente motivata e documentata da parte del Delegato Regionale, deve essere inviata per il tramite gerarchico alla Presidenza che, ove necessario, ne completa l'istruttoria.

Spetta al Presidente Nazionale, ove ne ravvisi gli estremi, sottoporre la proposta stessa, definitivamente motivata, documentata ed illustrata con apposita relazione al Consiglio Nazionale perché deliberi.

In caso di approvazione il Presidente Nazionale da all'interessato comunicazione scritta dell'avvenuto conferimento del titolo e gli consegna, in sede opportuna, il relativo diploma.

I soci onorari sono dispensati dal versare quote di cui all'art. 22 dello Statuto.

La nomina dei "soci benemeriti" ha luogo a insindacabile giudizio del Presidente Nazionale su proposta di un qualsiasi socio.

Il socio che si fa promotore della nomina presenta proposta motivata al Presidente della Sezione ove è iscritto il socio nominando, anche tramite il Capo Gruppo di Specialità. Il Presidente della Sezione inoltra col proprio parere la proposta al Delegato Regionale; questi la trasmette al Presidente Nazionale corredata del proprio parere.

In caso di accoglimento della proposta, il Presidente Nazionale:

- da diretta partecipazione scritta all'interessato, al Delegato Regionale, alla Sezione ed al Capo Gruppo di Specialità, dell'avvenuta nomina;

- consegna all'interessato apposito attestato contenente la motivazione della nomina.

Il socio benemerito non è esonerato dal versamento delle quote di cui all'art. 22 dello Statuto.

Le nomine dei soci "onorari" e "benemeriti" sono pubblicate sul Notiziario Nazionale.

La Presidenza Nazionale e le Sezioni devono tenere esposto nelle proprie sedi l'albo dei soci onorari e benemeriti.

 

Art. 3

Delle sanzioni (art. 6 Stat.)

Il richiamo viene inflitto dal Presidente Nazionale, dal Delegato Regionale, dal Presidente di Sezione, vagliate le giustificazioni eventualmente addotte dall'interessato.

La sospensione della qualità di socio da 3 a 6 mesi è disposta dal Presidente Nazionale, su proposta del Delegato Regionale competente, vagliate le giustificazioni eventualmente addotte dall'interessato.

L'espulsione dall'Associazione è disposta con provvedimento del Consiglio Nazionale, previo parere del Collegio Nazionale dei Probiviri, su proposta del Presidente Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, prima di esprimere il parere, deve contestare al socio gli addebiti che gli vengono rivolti, invitandolo nel contempo a fornire, entro 30 giorni, i chiarimenti e le giustificazioni a sua discolpa (vds. successivo art. 17).

Trascorso inutilmente detto termine, gli addebiti si danno per ammessi.

Il socio interessato può chiedere d'essere sentito personalmente dal Collegio.

Il socio al quale sia stato inflitto un richiamo o la sospensione, può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La comunicazione va eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento di espulsione è definitivo.

 

Art. 4

Delle votazioni (art. 7 Stat.)

Alle votazioni nelle assemblee dei soci hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci collettivi sono rappresentati da un loro delegato.

In tali votazioni i soci impossibilitati a partecipare possono rilasciare delega ad altri soci con l'avvertenza che:

- ogni socio partecipante personalmente alle votazioni non può avere più di tre deleghe;

- non possono essere delegati il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri e i Sindaci di Sezione.

 

Art. 5

Della costituzione di nuove Sezioni (art. 8 Stat.)

La costituzione di una nuova Sezione può essere promossa da un socio di cui all'ari. 5 dello Statuto.

Il promotore prende contatto con il Delegato della Regione. Il Delegato fornisce al promotore tutti i chiarimenti e le indicazioni del caso e copia dello Statuto sociale e del Regolamento, quindi ne informa la Presidenza Nazionale proponendo la persona da nominare quale Commissario straordinario ai sensi dell'ari. 16 dello Statuto.

Ricevuta la nomina dal Presidente Nazionale, nonché le disposizioni e le indicazioni del caso, il Commissario straordinario completa la raccolta delle adesioni dei soci, provvede ad organizzare la sede provvisoria o definitiva della costituenda Sezione e indice, entro il termine fissato dalla Presidenza Nazionale, l'assemblea dei soci per:

- costituire la Sezione e il relativo fondo sociale iniziale;

- eleggere le cariche sociali.

I relativi verbali, compilati secondo gli schemi predisposti dalla Presidenza Nazionale che indicano anche gli adempimenti e le procedure da seguire, sono quindi inviati, per il tramite del Delegato Regionale, alla Presidenza Nazionale.

Assieme ai verbali, la Sezione neo-costituita invia alla Presidenza Nazionale l'elenco dei soci fondatori corredato dal "curriculum" degli interessati.

La costituzione della nuova Sezione deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Nel periodo di costituzione e sino a quando la nuova Sezione non avrà raggiunto sufficiente efficienza strutturale e organizzativa, essa è oggetto della particolare attenzione del Delegato Regionale e della assistenza di altra Sezione che, a giudizio del Delegato stesso, si trovi nelle migliori condizioni per esplicarla.

Il verbale di costituzione della Sezione e l'elenco delle cariche sociali sono pubblicate sul Notiziario Nazionale.

 

Art.6

Delle Sezioni (artt. 8 ,9 e 12 Stat.)

Il Presidente della Sezione:

- rappresenta la Sezione verso terzi;

- amministra la Sezione con la collaborazione del Segretario;

- presiede il Consiglio di Sezione e l'Assemblea dei soci;

- attua le delibere del Consiglio e dell'Assemblea dei soci;

- informa il Delegato Regionale e la Presidenza Nazionale degli eventuali contributi (comprese le donazioni di enti pubblici o di privati)da essa ricevuti;

- tiene i contatti con le autorità militari e civili e le altre associazioni del luogo;

- nomina il Segretario.

I Vicepresidenti:

- coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni;

- assolvono incarichi particolari affidati loro dal Presidente;

- sostituiscono nelle sue funzioni e prerogative, il Presidente stesso, in caso di sua assenza o di dimissioni. A parità di anzianità nella carica, prevale l'anzianità d'iscrizione.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Sezione, il Delegato Regionale, se lo ritiene opportuno, invita il Consiglio dimissionario a recedere. In caso di esito negativo propone al Presidente Nazionale la nomina di un Commissario (possibilmente nella persona di uno dei due Vicepresidente) che rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio fissato per il rinnovo delle cariche sociali.

Nell'intervallo tra la data delle dimissioni e la nomina del Commissario, la Sezione è retta, nell'ordine, dal Vicepresidente più anziano, dal Vicepresidente meno anziano, dal Consigliere più anziano.

Qualora il periodo di tempo tra le dimissioni e la data fissata per il rinnovo triennale delle cariche sociali superi la durata di un anno, il Commissario deve, entro tale termine indire l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente e, con essa, dell'intero Consiglio.

Il Consiglio di Sezione:

- è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Consiglieri;

- è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ritiene necessario e comunque almeno una volta l'anno, nonché su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;

- delibera sui criteri da seguire circa l'impiego dei fondi sociali;

- delibera su proposte da avanzare al Delegato Regionale, e quindi, alla Presidenza Nazionale;

- programma l'attività di massima della Sezione;

- da indicazioni al Presidente su tutto quanto deve essere discusso e deciso nelle assemblee di Delegazione.

Il Segretario della Sezione è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i soci della Sezione.

Egli:

- è diretto collaboratore del Presidente;

- cura la redazione degli atti, documenti e dei verbali in Sezione e li custodisce;

- ha mansioni di contabilità nell'amministrazione e come tale appronta i bilanci preventivi e consuntivi annuali.

La documentazione della Sezione è costituita da:

- Registro dei soci dal quale risultano per ciascun socio;

• le generalità anagrafiche e il recapito;

• l'indicazione dei requisiti posseduti per aver diritto all'iscrizione;

• l'avvenuto versamento della quota sociale annua.

- Registro di cassa sul quale sono riportati tutti i movimenti di denaro in entrata e in uscita con le indicazioni necessarie per recepire la documentazione relativa a ciascuna operazione contabile, affinchè possano essere effettuati controlli in ogni momento;

- Registro dei verbali nel quale sono riportati in ordine cronologico e numerale i verbali delle assemblee dei soci e quelli del Consiglio di Sezione;

- Inventario dei beni di dotazione (mobili, arredamenti, macchine per ufficio, libri, ecc.) con l'indicazione della provenienza di ciascuno di essi (acquistati o ricevuti in dono);

- Bollettario a madre e figlia per le entrate in denaro compreso il pagamento delle quote sociali annue;

- Raccolta delle circolari e disposizioni emanate dalla Presidenza Nazionale;

- Raccolta annuale del notiziario ufficiale della Associazione.

I nuclei di cui all'articolo 9 dello Statuto possono essere costituiti per iniziativa di un socio tramite il Delegato Regionale che ne proporrà la sanzione alla Presidenza Nazionale.

Nel caso di "riduzione a nucleo" questo passa, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, alla Sezione territorialmente più vicina dalla quale dipende "a tutti gli effetti". La Bandiera della Sezione ridotta a nucleo sarà custodita dalla Sezione che ingloba il nucleo. Sotto il profilo amministrativo, l'eventuale attivo di cassa verrà congelato a cura della Presidenza della Sezione ricevente. Di tale operazione dovrà esserne data comunicazione al Delegato Regionale.

Nel caso di "rivitalizzazione" della Sezione sancita dal Consiglio Nazionale, la Bandiera sarà restituita al nuovo Presidente eletto.

Nel caso di "scioglimento" della Sezione sancito dal Consiglio Nazionale, la Bandiera della Sezione disciolta sarà custodita dal Delegato Regionale.

Nel caso di "sospensiva" deliberata dal Consiglio Nazionale, la Sezione conserva le sue prerogative nella persona del Presidente.

 

Art.7

Del Collegio dei Sindaci (art. 11 Stat.)

Il Collegio dei Sindaci ha i compiti di cui all'ari. 11 dello Statuto.

Qualora tra i suoi tré componenti effettivi faccia parte un sindaco iscritto nel "ruolo dei revisori ufficiali dei conti", ad esso spetta di diritto la presidenza (C.C. art. 2398).

Nei verbali dei Consigli Nazionali o Sezionali, ai quali partecipa il Collegio dei Sindaci alle dichiarazioni ed osservazioni di questi devono fare riscontro i motivi per i quali il Consiglio ha eventualmente deliberato di non poter accogliere.

 

Art. 8

Dei Gruppi di Specialità (art. 5, 10 e 15 Stat.)

I Gruppi di Specialità "d'Arma" (pontieri, ferrovieri, guastatori, alpini, ecc.) fanno capo alla Presidenza Nazionale.

I Gruppi di "Protezione Civile" possono far capo rispettivamente alla Presidenza Nazionale, al Delegato Regionale o al Presidente di Sezione in relazione alle loro caratteristiche di impiego.

Possono far parte ai suddetti gruppi come "soci collettivi", formazioni od enti che, sulla base dell'art. 5 dello Statuto, intendono collaborare ai fini statutari dell'ANGET con particolare riguardo alla Protezione Civile.

Il Capo Gruppo, eletto dall'assemblea dei soci aderenti:

- elegge la propria sede presso la Sezione di appartenenza qualora non disponga di sede propria;

- risponde per la specifica attività, d'impiego ed amministrativa, all'organo associativo cui fa capo;

- propone il programma annuale di attività all'organo di cui sopra al quale rende conto di volta in volta e comunque a fine anno, dell'attività svolta.

I Capi dei Gruppi Nazionali di Specialità (d'Arma e di Protezione Civile) sono mèmbri del Consiglio Nazionale e partecipano all'assemblea dei Delegati per l'elezione delle cariche della Presidenza Nazionale (art. 15 dello Statuto). Essi rilasciano la tessera cumulativa "ANGET GRUPPO" e, qualora espressamente previsto, rappresentano tanti voti quanti sono gli aderenti al Gruppo.

La proposta di costituzione di un "Gruppo di Specialità" può essere avanzata alla Presidenza Nazionale, tramite il Delegato Regionale, da qualsiasi socio.

La costituzione, la denominazione ed il livello del Gruppo sono sanciti dal Consiglio Nazionale. Per quanto riguarda il livello (nazionale, regionale, locale), esso può successivamente variare in relazione al ruolo svolto dal Gruppo.

La Presidenza Nazionale può, in attesa dell'approvazione del Consiglio Nazionale, autorizzare le attività preliminari di costituzione e predisporre il relativo Regolamento.

La determinazione della costituzione da parte del Consiglio Nazionale è pubblicata nel Notiziario Nazionale, analogamente il suo Regolamento.

Il Gruppo può pubblicare un suo "Foglio notizie".

Per lo svolgimento di manifestazioni e raduni di Gruppo a carattere locale, regionale o nazionale valgono le stesse norme in vigore per tutte le manifestazioni e raduni dell'ANGET in sede locale, regionale, nazionale.

Per quanto concerne le assemblee e l'elezione delle cariche sociali, valgono le stesse norme fissate per le Sezioni.

 

Art.9

Dei Concorsi alla Protezione Civile (art. 15 Stat.)

L'attività dei Nuclei di Protezione Civile delle Sezioni e di quella dei Gruppi di Specialità (ad eccezione di quelli alle dirette dipendenze della Presidenza Nazionale) è coordinata dal Delegato Regionale o dal suo specifico incaricato scelto per competenza e disponibilità, competente per giurisdizione.

La Presidenza Nazionale provvede a diramare, aggiornare e seguire le norme e l'attuazione delle procedure previste per la loro iscrizione negli elenchi locali e nazionali del volontariato per la Protezione Civile.

 

Art. 10

Delle assemblee di Sezione e di Delegazione (artt. 12, 15 e 22 Stat.)

Le assemblee di Sezione sono presiedute di diritto dal Presidente della Sezione anche se questi si presenta dimissionario. In mancanza lo sostituiscono, nell'ordine, i Vicepresidenti, il Consigliere anziano, il socio avente maggiore anzianità di iscrizione. A parità di anzianità di carica e di iscrizione vale l'anzianità di età.

Prima di dare inizio ai lavori il Presidente si accerta che la convocazione dei soci sia stata effettuata in modo regolare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e che le deleghe (art. 4) siano regolari.

Per il rinnovo delle cariche, il voto è espresso dai votanti in forma palese o mediante scheda riportante le cariche da rinnovare. Prima della votazione il Presidente indica il nominativo di eventuali candidati alle varie cariche. L'indicazione, peraltro, non è vincolativa per i votanti. Se presenti personalmente, gli eletti possono formalmente accettare la carica. In caso di mancata accettazione, è eletto chi segue nella graduatoria delle varie cariche. In caso di parità, prevale l'anzianità di iscrizione all'ANGET. e, subordinatamente, quella di età.

Nei casi in cui è messa ai voti l'approvazione dell'operato del Presidente della Sezione (bilancio consuntivo, ecc.) questi deve astenersi dal votare.

L'assemblea elegge le cariche sociali all'inizio del triennio e rinnova quelle che nel triennio si rendono vacanti.

Per ogni altra determinazione, quando la maggioranza dei soci presenti aventi diritto a voto riconosce che per la esiguità delle presenze non è opportuno deliberare su uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, ciò viene verbalizzato e gli argomenti rinviati ad altra assemblea.

Le assemblee dei Presidenti di Sezione in ambito Delegazione Regionale, sono valide se è presente almeno la metà più uno dei presidenti e se è rappresentata almeno la metà più uno degli iscritti in regola col versamento delle quote sociali. Preside l'assemblea in ambito regionale il Delegato o, in assenza, il Presidente di Sezione più anziano. Il voto è espresso sempre in forma palese.

Tali assemblee fissano la quota annua spettante al Delegato Regionale, (di cui all'art. 22 dello Statuto) e danno indicazioni al Delegato Regionale per il Consiglio Nazionale.

 

Art. 11

Dell'intitolazione delle Sezioni (art. 13 Stat.)

La proposta di intitolazioni deve essere inviata dalla Sezione alla Presidenza Nazionale, per tramite del Delegato Regionale, corredata da idonea documentazione o da dati e indicazioni che consentono alla Presidenza Nazionale di accertare i titoli e i meriti del nominativo proposto, nonché da esplicito consenso scritto dei diretti aventi causa del proposto (genitori, consorte, figli, fratelli) ove questi esistano.

 

Art. 12

Dei Delegati Regionali e delle Delegazioni (art. 15 Stat.)

Per motivi organizzativi è opportuno che il Delegato Regionale sia o sia stato, Presidente di Sezione. Il Delegato Regionale eletto ha diritto, come tale, di fissare la sede della propria Delegazione presso la Sezione di appartenenza e di nominare consiglieri e un segretario, scelti tra i soci della Delegazione, che lo coadiuvino nelle sue specifiche funzioni.

Il Delegato Regionale:

- rappresenta in seno all'ANGET tutti i soci iscritti nell'ambito della Regione e rappresenta il Presidente Nazionale verso i soci;

- vigila con azione ispettiva e di controllo che le vitali attività delle sezioni si svolgano secondo i dettami dello Statuto Sociale e del suo Regolamento;

- attua e fa attuare in ambito regionale le delibere del Consiglio Nazionale;

- presiede l'Assemblea dei Presidenti di Sezione della Regione;

- tiene i contatti con le autorità militari e civili e le altre associazioni nell'ambito della regione;

- promuove e coordina l'attività sociale nell'ambito regionale e l'acquisizione di nuovi soci;

- informa la Presidenza Nazionale di eventuali contributi da essa ricevuti;

- vigila e coordina direttamente o tramite specifico incaricato, l'attività dei nuclei di Protezione Civile delle Sezioni e, su incarico del Presidente Nazionale, dei Gruppi di Specialità che operano nel territorio di giurisdizione nel settore della Protezione Civile.

In caso di assenza o impedimento temporanei, è sostituito dal Presidente di Sezione più anziano di nomina; in caso di dimissioni rimane in carica sino a una nuova elezione che dovrà tenersi entro sessanta giorni.

In caso di particolari difficoltà, il Presidente Nazionale nomina un Commissario Straordinario che rimane in carica fino alla successiva assemblea dei Presidenti di Sezione che deve tenersi comunque entro un anno. Il Commissario Straordinario ha le stesse attribuzioni del Delegato Regionale.

 

Art. 13

Delle Assemblee dei Delegati Regionali (art. 15 Stat.)

L'Assemblea dei Delegati Regionali deve essere indetta dal Presidente Nazionale con congrue anticipo sulla data fissata e ciò affinchè i Delegati possano sentire sull'ordine del giorno i Presidenti delle Sezioni come indicato all'art. 10.

I Delegati Regionali impediti a partecipare di persona all'Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un Presidente di Sezione della Regione. Il Presidente Nazionale, in caso di elezioni per carica sociale, informa preventivamente i Delegati circa la disponibilità dei candidati alle varie cariche da eleggere. Il voto è palese. I singoli Delegati possono, prima del voto, fare eventuali dichiarazioni in forma concisa, nell'ordine indicato dal Presidente dell'assemblea.

All'assemblea partecipano, con i Delegati, solo il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale per la verbalizzazione.

Se l'Assemblea vota il rinnovo delle cariche di Presidente e/o Vicepresidente Nazionali, al voto partecipano esclusivamente i Delegati ed i Capi Gruppi Nazionali di Specialità.

All'uopo essa nomina un Presidente ed un Segretario scelti entrambi tra i Delegati.

Nei verbali relativi all'Assemblea per il rinnovo delle cariche, sono riportati solamente i nomi dei partecipanti, il nome del Presidente e del Segretario, i candidati alle varie cariche, i risultati della votazione per ciascuna carica e per ciascun candidato, il nome degli eletti per ciascuna carica.

Analogamente a quanto previsto per Presidenti di Sezione, Delegati, Capi Gruppi di Specialità, Consiglieri, Sindaci, ecc. anche per le cariche elettive della Presidenza Nazionale, valgono in caso di parità, i criteri indicati all'art. 10 del presente Regolamento.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce di norma, in concomitanza con il Consiglio Nazionale ma si effettua prima di questo per dare modo ai nuovi eletti di assistere subito ai lavori del Consiglio. Il passaggio di carica tra il Presidente Nazionale cedente e quello subentrante deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'elezione. La cerimonia da tenersi in forma solenne, è preceduta dalla visita congiunta dei due Presidenti alle massime Autorità Militari.

I Vicepresidenti Nazionali rendono visita ai soli Vice Ispettori del Genio e delle Trasmissioni.

Dell'avvenuta elezione delle nuove cariche (o di conferma) è data informazione sul Notiziario Nazionale.

 

Art. 14

Del Consiglio Nazionale (artt. 15 e 18 Stat.)

L'ordine del giorno, opportunamente illustrato, relativo al Consiglio Nazionale deve essere fatto pervenire ai Delegati Regionali con l'anticipo congrue all'importanza degli argomenti da trattare e ciò affinchè i Delegati ed i Capi Gruppi Nazionali di Specialità stessi possano prendere contatto con i Presidenti di Sezione ed i rispettivi Gruppi ed avere le indicazioni di cui al precedente art. 10.

Sede naturale del Consiglio Nazionale è Roma, ma il Presidente Nazionale può disporre altrimenti ove motivi di opportunità lo consiglino.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono pubbliche.

Il Consiglio Nazionale annuale (ordinario) è indetto dal Presidente Nazionale entro la prima metà dell'anno e comunque dopo che è stato approntato il bilancio consuntivo della Presidenza Nazionale e che sono pervenute le relazioni dei Delegati Regionali di cui all'ari. 15 dello Statuto.

I membri impediti a partecipare di persona al Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un Presidente di Sezione della Regione o da un Vice Capo Gruppo.

Non vi è vincolo di data per la convocazione di Consigli Nazionali straordinari.

I Consigli Nazionali possono essere tenuti per corrispondenza esclusivamente nei casi di assoluta indisponibilità finanziaria.

Il Presidente Nazionale, quando deve attuare decisioni urgenti che interessano la sfera del Consiglio Nazionale, può sentire il preventivo parere dei Delegati e dei Capi Gruppi, ma deve far sanzionare il provvedimento dal Consiglio Nazionale successivo.

Dei provvedimenti del Consiglio Nazionale è data notizia sul Notiziario Nazionale.

 

Art. 15

Del Presidente e dei Vicepresidenti Nazionali (ari. 16 Stat.)

In caso di indisponibilità del Presidente Nazionale lo sostituisce il Vicepresidente Nazionale, più anziano per carica, e in linea subordinata, il più anziano di età. Nella eventualità di dimissioni del Presidente Nazionale, e ove questi comunichi di non essere in grado di attendere l'esito di nuova elezione, il Vicepresidente Nazionale più anziano assume le funzioni di Presidente Nazionale fino alla convocazione del Consiglio Nazionale.

Nel Consiglio Nazionale in cui viene nominato il nuovo Presidente Nazionale, i Vicepresidenti, anche se non hanno terminato il periodo dei tre anni di carica, decadono automaticamente e possono essere, nella stessa sede, riconfermati per un nuovo triennio coincidente con quello del Presidente Nazionale eletto.

Se vi sono dimissioni collettive del Presidente Nazionale e dei Vicepresidenti Nazionali, questi rimangono in carica per la ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'assemblea straordinaria dei Delegati Regionali e dei Capi Gruppi Nazionali di Specialità.

In caso di dimissioni di uno dei Vicepresidenti Nazionali, il primo Consiglio Nazionale utile elegge un nuovo Vicepresidente che rimane in carica fino alla scadenza del triennio di nomina del Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale, in caso di prolungata assenza o dimissioni di entrambi i V.P.N. può avvalersi dell'opera di un Delegato Regionale per le mansioni di Vicepresidente Nazionale in attesa delle nuove elezioni da tenersi nel primo Consiglio Nazionale utile. Anche in questo caso le cariche cessano con la fine del triennio del Presidente Nazionale.

 

Art. 16

Del Segretario Generale (art. 17 Stat.)

Il Presidente Nazionale nomina il Segretario Generale e gli affida la cura dell'Amministra-zione della Presidenza Nazionale.

Tale rapporto non modifica in alcun modo la sua qualità di unico responsabile dei beni dell'ANGET nei confronti dei soci e dei terzi.

Il Segretario Generale in particolare:

- cura l'attuazione delle decisioni e diret-tive del Presidente Nazionale e che lo Statuto ed il Regolamento sociali siano correttamente interpretati e osservati;

- cura il coordinamento dell'attività di quanti non facenti parte della Presidenza Nazionale, con essa collaborano;

- organizza le sedute del Consiglio Nazionale.

Il Vicesegretario non ha la responsabilità amministrativa diretta.

Il Segretario Generale e il Vicesegretario decadono automaticamente dall'incarico alla cessazione della carica del Presidente Nazionale. Il Segretario Generale e il Vicesegretario possono essere confermati singolarmente dal Presidente neo-eletto.

 

Art. 17

Dei Probiviri (art. 19 Stat.)

Il Collegio dei Probiviri esprime parere motivato sulla materia sottoposta ad esame.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce presso la sede della Presidenza Nazionale.

Il Presidente del Collegio si avvale della Segreteria della Presidenza Nazionale per lo svolgimento della propria attività.

Gli atti del Collegio sono raccolti e conservai dal Segretario Generale.

 

Art. 18

Dell'assunzione delle cariche

L'effettiva assunzione delle cariche elettive deve avvenire entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Il passaggio di consegne per il Delegato Regionale e per il Presidente di Sezione avviene in forma solenne ed è concluso con la visita alle autorità militari locali.

 

Art. 19

Delle dimissioni dalle cariche

II Presidente Nazionale (vds. precedente art. 15) rassegna le dimissioni ai mèmbri del Consiglio Nazionale.

I Delegati Regionali ne informano le dipendenti Sezioni ed i Capi Gruppi di Specialità che hanno sede sociale nella rispettiva giurisdizione.

Le Sezioni autonome sono informate dalla Presidenza Nazionale.

Il Delegato Regionale (vds. art. 12) rassegna le dimissioni ai Presidenti di Sezione della Delegazione e ne da contestuale notizia alla Presidenza Nazionale.

Il Presidente di Sezione (vds. art. 6) rassegna le dimissioni all'assemblea dei soci e, per essa, al Consiglio di Sezione, dandone contestuale notizia al Delegato Regionale.

 

Art. 20

Delle nomine onorarie (art. 21 Stat.)

La nomina del Presidente Nazionale onorario può essere avanzata, con proposta motivata, da un qualsiasi componente del Consiglio Nazionale.

Per la validità della nomina è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti alla seduta del Consiglio Nazionale.

Uguale maggioranza è richiesta nei verbali per la nomina di Delegato Regionale onorario e di Presidente di sezione onorario.

 

Art. 21

Delle quote sociali (artt. 1 e 4 Stat.)

La quota sociale annua per la Presidenza Nazionale è deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta motivata del Presidente Nazionale.

Essa comprende l'aliquota destinata alla redazione, stampa e spedizione del Notiziario Nazionale a tutti i soci.

La quota sociale annua per il Delegato è deliberata dall'Assemblea dei Presidenti di Sezione su proposta motivata del Delegato.

La quota sociale annua per la Sezione è deliberata dall'Assemblea dei soci della Sezione su proposta motivata del Presidente.

La quota sociale annua dei Gruppi di Specialità è deliberata dalle rispettive assemblee.

 

Art. 22

Del Notiziario Nazionale (art. 16 Stat.)

Il Presidente Nazionale è, di norma, direttore responsabile del Notiziario Nazionale. Egli si avvale del Vice Direttore e di eventuali collaboratori volontari.

 

Art. 23

Delle cerimonie (art. 24 Stat.)

Il Medagliere dell'Associazione interviene, di massima, solo nei raduni e nelle cerimonie o manifestazioni di interesse nazionale.

La Bandiera Nazionale della Presidenza, delle Delegazioni, delle Sezioni e dei Gruppi di Specialità sono presenti nelle cerimonie ufficiali secondo le ordinarie disposizioni in materia diramate dalle Autorità militari o locali.

Sia l'alfiere che i soci di scorta portano copricapo, sovra colletto e cravatta sociale e vestono in modo appropriato.

Il Medagliere è custodito nei locali della Presidenza Nazionale; le Bandiere presso le rispettive sedi.

La Presidenza Nazionale offre la Bandiera alle Sezioni neo-costituite in occasione del Consiglio Nazionale.

Le Bandiere delle Sezioni disciolte sono conservate dalla Delegazione Regionale.

 

Art. 24

Dello scioglimento dell'Associazione (art. 26 Stat.)

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, espresso in sede di Consiglio Nazionale, di almeno i tre quarti degli associati in regola col versamento delle quote sociali (art. 21 C.C.).

Con la stessa maggioranza il Consiglio Nazionale può nominare liquidatore il Presidente Nazionale in carica o, in mancanza, un Vicepresidente Nazionale.

 

ANGET SEZIONE DI MILANO - MILANO, VIA VINCENZO MONTI N. 59 - CASERMA 24 MAGGIO

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